TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 9,00–12,30 E 14,00–16,30
PREMESSA - COS’E’ LA Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
QUALI SONO I COSTI COPERTI DALLA TIA?
È
POSSIBILE AVERE RIDUZIONI DELLA TARIFFA?
QUALI DATI L’UTENTE DEVE COMUNICARE AI FINI TIA, E IN QUALI OCCASIONI?
COME SI LEGGE LA FATTURA RELATIVA ALLA TIA?
PREMESSA - COS’E’ LA Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)
Il Decreto Legislativo 22/1997 - Decreto Ronchi - aveva previsto di
imporre, a tutti i Comuni, secondo tempistiche diverse, il passaggio dalla
“vecchia” Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) alla “nuova” Tariffa di
Igiene Ambientale (TIA), affinché essi
provvedessero alla copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Se, infatti, in regime TARSU i Comuni possono scegliere di trasferire sul
cittadino anche solo il 75% del costo, sfruttando altre leve di fiscalità
generale per arrivare alla copertura totale, con la TIA la corrispondenza
tra le entrate e le uscite afferenti il servizio di igiene urbana è
obbligatoria.
Negli ultimi anni però, le Leggi Finanziarie 2007 e 2008 ed il D.L.
208/2008 hanno, di fatto, “congelato” l’obbligo di passaggio a tariffa per
i Comuni ancora in regime di Tassa.
Con la conversione in Legge n. 13 del 27/02/2009 del D.L. 208/2008 è stata
data la possibilità ai Comuni intenzionati al passaggio a tariffa di
effettuare la modifica del regime di prelievo ai sensi delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
Le finalità principali del nuovo sistema impositivo possono essere così
riassunte:
·
garantire la totale copertura dei costi;
·
garantire a tutte le utenze una tariffa non legata unicamente alla
superficie dell’immobile (come nel caso della TARSU) ma anche alla
presuntiva quantità di rifiuti prodotti ovvero, per le utenze domestiche
al numero di persone che pagano per quella superficie, per le utenze non
domestiche al tipo di attività svolto (principio
per cui chi più produce rifiuti più paga);
·
costituire un incentivo allo sviluppo della raccolta differenziata dei
rifiuti riciclabili, perché più alta è la quantità di rifiuti inviata al
recupero, più è basso il costo complessivo del servizio per l'intera
comunità.
Nel determinare la tariffa, infatti, dai costi sono sottratti i ricavi che
si ottengono dalla raccolta differenziata degli imballaggi (contributi
CONAI per gli imballaggi in plastica, carta e cartone, lattine, vetro,
legno).
I Comuni del Consorzio che sono passati da TARSU a TIA sono:
NOLE, LANZO TORINESE, MATHI, VILLANOVA CANAVESE, BALANGERO, GIVOLETTO, VAL
DELLA TORRE, FRONT e SAN MAURIZIO CANAVESE. Quest'ultimo gestisce
autonomamente la bollettazione, mentre per gli altri l’emissione delle
fatture e l’aggiornamento dell’archivio dei dati relativi a tutte le
utenze presenti sul territorio comunale è a carico del Consorzio.
Il soggetto titolare della tariffa rifiuti è il Consorzio CISA; la società SIA S.r.l. è stata incaricata alle attività inerenti l'aggiornamento dell'archivio dati, il front office con gli utenti in sede e presso i Comuni, l'emissione delle bollette.
Il Consorzio CISA predispone i piani finanziari e sottopone al
Comune di riferimento l’approvazione delle tariffe ricavate dai dati di
simulazione.
La fatturazione della tariffa avviene sulla base dei “ruoli” predisposti
dal Consorzio. Il ruolo è l’elenco degli utenti del servizio, completo dei
parametri necessari alla determinazione dell’importo da pagare.
Per l’emissione delle fatture e la riscossione dei pagamenti il Consorzio
si avvale dell’agente della riscossione Equitalia Nomos SPA.
La TIA è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi
o conduca locali o aree scoperte oppure detenga locali a disposizione
allacciati anche ad un solo servizio pubblico (gas, acqua o energia
elettrica); sono previste due grandi categorie di utenza:
·
le UTENZE DOMESTICHE (privati
cittadini)
·
le UTENZE NON DOMESTICHE
(imprese, attività economiche in genere)
Per le utenze domestiche:
La
parte fissa riguarda
i metri quadri dell’abitazione moltiplicati per il
coefficiente Ka:
coefficiente individuato dal decreto Ronchi che quantifica i rifiuti
prodotti dal nucleo familiare per ogni metro quadrato di abitazione. Tale
coefficiente, infatti, aumenta all’aumentare del numero dei componenti il
nucleo familiare. La parte
variabile riguarda il
coefficiente Kb: coefficiente individuato dal decreto Ronchi che
quantifica i kg annui di rifiuti prodotti dal nucleo familiare composto da
n. persone. Pertanto questo coefficiente aumenta all’aumentare del numero
di componenti il nucleo.
Per le utenze non domestiche:
La
parte fissa riguarda
i metri quadrati della superficie moltiplicati per il
coefficiente Ka:
coefficiente previsto dal decreto Ronchi che quantifica, per ogni
categoria merceologica, i rifiuti prodotti per metro quadrato di
superficie. Tale coefficiente varia al variare della categoria
merceologica di appartenenza.
La parte variabile
riguarda i metri quadrati della superficie moltiplicati per il
coefficiente
Kb: coefficiente previsto dal decreto Ronchi che quantifica
una produzione annua di rifiuti al mq congrua per la categoria di
appartenenza.
La
parte fissa servirà a coprire tutti i
costi fissi del servizio.
La
parte variabile servirà a coprire tutti i
costi variabili del servizio.
QUALI SONO I COSTI COPERTI DALLA LA TIA?
Come già premesso i costi del servizio vengono
interamente coperti dalla riscossione della Tariffa e sono ripartiti in
Costi Fissi e Costi Variabili.
I Costi Fissi non dipendono dalla
quantità di rifiuti prodotti e,
nello specifico, sono:
-
Costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche
-
Costi amministrativi di accertamento e riscossione
-
Ammortamenti di attrezzature e mezzi
-
Altri costi generali (cassonetti, stampa calendari e comunicazioni agli utenti, forniture sacchi…)
-
Inesigibilità (accantonamenti)
I Costi Variabili dipendono direttamente
dalla quantità di rifiuti prodotti e,
nello specifico, sono:
·
Costi di raccolta e trasporto rifiuti differenziati per materiale
·
Costi di trattamento e riciclo rifiuti differenziati (al netto dei
corrispettivi CONAI)
·
Costi di raccolta e trasporto RSU (Rifiuti Solidi Urbani)
·
Costi di trattamento e smaltimento RSU (conferimento in discarica
€/tonnellata)
E' POSSIBILE AVERE RIDUZIONI DELLA TARIFFA?
Il Regolamento può prevedere riduzioni per le seguenti motivazioni:
• attuazione del compostaggio domestico (per le sole utenze domestiche);
• utenza non di residenza, ovvero seconda casa (non applicato da tutti i Comuni);
• cittadini iscritti all’AIRE;
• casi sociali identificabili dall’ISEE (non applicato da tutti i Comuni);
• utenze detenute da soggetti domiciliati in case di riposo o altri centri socio-assistenziali (non applicato da tutti i Comuni);
• distanza della propria abitazione superiore a 500 m dai cassonetti dei rifiuti (in caso di isole di prossimità);
• avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani tramite ditte terze autorizzate (per le sole utenze non domestiche).
QUALI DATI L’UTENTE DEVE COMUNICARE AI FINI TIA, E IN QUALI OCCASIONI?
Spetta agli utenti denunciare i propri dati, compilando l’apposito modulo, in caso di:
Inizio di occupazione/conduzione di locali e/o aree soggette alla tariffa quando avviene il trasferimento o l’avviamento di un’attività in uno dei nostri Comuni a TIA;
Variazioni di elementi rilevanti nella determinazione della Tariffa (es. cambiamento delle superfici e/o della destinazione d’uso, variazione dei componenti del nucleo famigliare, applicazione di riduzioni…) oltre variazioni di indirizzo di residenza nell’ambito del medesimo Comune o richieste di domiciliazione della bolletta ad indirizzo specifico.
Cessazione dell’occupazione dell’utenza.
A tal fine in caso di utenza domestica è necessario comunicare:
• i dati anagrafici e il codice fiscale dell’intestatario della fattura
• il numero di componenti il nucleo famigliare o variazione del numero (tutti i membri residenti presso l’utenza denunciata, indipendentemente dal fatto che costituiscano un effettivo nucleo famigliare anagrafico)
• la metratura ed i dati catastali relativi all’immobile detenuto, comprese le pertinenze (cantina, box, soffitta con altezza superiore a 1,5 m, eventuali altri locali)
• i dati del proprietario dell’immobile se diversi dall’intestatario della bolletta
• la documentazione attestante l’eventuale diritto a riduzioni previste dal regolamento Comunale. In caso di utenza NON domestica è necessario comunicare:
• I dati anagrafici del dichiarante (titolare o referente dell’impresa da iscrivere o variare)
• i dati dell’impresa, la Partita IVA, la categoria dell’attività svolta, la copia della visura camerale
• i dati catastali relativi a locali ed aree detenuti per lo svolgimento dell’attività
• le metrature dei locali ed aree soggetti alla Tariffa
• le eventuali metrature dei locali ed aree non soggetti alla Tariffa in quanto superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (in questo caso è necessario allegare il contratto e le fatture relative al recupero o smaltimento di tali rifiuti)
• i dati del proprietario dell’immobile se diversi dall’intestatario della bolletta
• la documentazione attestante l’eventuale diritto a riduzioni previste dal regolamento Comunale.
COME SI LEGGE LA FATTURA RELATIVA ALLA TIA?
La
fattura/bolletta della Tariffa totale annua viene emessa in un’unica
soluzione nell’anno di competenza (es. nel 2010 viene emessa la bolletta
della tariffa relativa all’anno 2010) ed è suddivisa in due o tre rate.
Il documento è composto dalla fattura contabile e da diversi allegati.
-
i dati dell’Ente creditore, ovvero il Consorzio CISA,
-
i dati dell’utente destinatario del documento, ovvero nominativo, recapito, residenza, Codice Fiscale o Partita IVA
-
il numero e la data dell’avviso,
-
l’importo netto della tariffa, l’IVA, il Tributo Provinciale, il totale fattura,
-
gli importi delle rate e le rispettive scadenze,
-
il tipo di utenza (domestica o non domestica), i metri quadri dell’immobile e i componenti del nucleo famigliare se si tratta di un’utenza domestica.
La
seconda e terza pagina riportano:
-
le Note aggiuntive ovvero l’indirizzo dell’utenza (o delle utenze), la categoria di riferimento, la quota fissa, la quota variabile, e l’importo corrispondente ad eventuali riduzioni applicate;
-
le comunicazioni dell’agente di riscossione Equitalia, ovvero come e dove pagare.
La
quarta e quinta pagina riportano:
-
le comunicazioni dell’Ente Creditore CISA, ovvero la tabella delle tariffe applicate e le istruzioni per il calcolo dell’importo da pagare
-
I recapiti e gli orari della sede del Consorzio e degli sportelli all’utenza effettuati presso il Comune.
I bollettini/RAV allegati alla fattura, le varie rate o la rata unica,
possono essere pagati:
·
presso qualsiasi ufficio postale
·
presso qualsiasi istituto di credito (banca)
·
presso qualsiasi sportello di Equitalia
·
tramite il sito internet
www.equitalianomos.it per mezzo di carta di credito
·
presso gli sportelli bancomat che offrono il servizio di pagamento
bollette
·
tramite domiciliazione bancaria della bolletta
MUNICIPIO DI NOLE
Via Torino, 127
VAL DELLA TORRE
Via del Mulino, 115 (Centro Culturale Padre M. Pellegrino)
MUNICIPIO DI BALANGERO
Viale Copperi, 14
MUNICIPIO DI GIVOLETTO
Via Alpignano, 2
MUNICIPIO DI LANZO TORINESE
Via S. Giovanni Bosco, 33
MUNICIPIO DI MATHI
Via Domenico Borla, 21
MUNICIPIO DI VILLANOVA CANAVESE
Piazza IV Novembre, 4
MUNICIPIO DI FRONT
Via Falcone, 7
4° venerdì di ogni mese dalle 9,00 alle 12,30
1° e 3° lunedì di ogni mese dalle 9,00 alle 12,30
4° lunedì di ogni mese dalle 9,15 alle 12,30
3° martedì di ogni mese dalle 9,00 alle 12,30
4° martedì di ogni mese dalle 9,00 alle 12,30
1° e 3° giovedì di ogni mese dalle 9,00 alle 12,30
4° giovedì di ogni mese dalle 9,00 alle 12,30
1° venerdì del mese in cui vengono emesse le bollette dalle 9,00 alle
12,30
