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Accesso civico "semplice"

Riferimenti normativi

Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Documenti

Modalità di accesso semplice

D.lgs. n. 33/2013, Art. 5, c. 1,4

L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa.

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata, ai sensi dell'art. 22 del PTPC 206/2018, al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, che trasmette la suddetta richiesta al Responsabile di Area interessato ed al Responsabile della Trasparenza.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.


Responsabile della Trasparenza e titolare del potere sostitutivo: Segretario Consortile.

Ultimo aggiornamento pagina: 08/05/2023 15:36:35

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