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Compostaggio di comunità

Per “compostaggio di comunità” si intende quanto definito dall’art 183, comma 1 lett. qq bis D.Lgs. n. 152/2006, ovvero il compostaggio effettuato collettivamente da più di una utenza domestica e/o non domestica della frazione organica dei propri rifiuti urbani, ai fini dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, gestito da un organismo collettivo (Esempio: amministratore condominiale se esistente, in alternativa un delegato dai condomini).

Solo nel caso di installazioni aventi capacità di trattamento annua fino ad una tonnellata, l’organismo collettivo non è previsto e la comunicazione è fatta dalle singole utenze.
Nel caso di compostaggio condominiale l’iniziativa dovrà essere approvata dall’assemblea secondo le norme contenute nella Legge 220/2012 e ss.mm.ii.
La procedura di realizzazione e messa in esercizio di iniziative di compostaggio di comunità è subordinata all’attuazione di quanto previsto dal Decreto 29 dicembre 2016, n. 266 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”)



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