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Compostaggio Domestico

Scheda del servizio

L’autocompostaggio, definito dalla normativa nazionale come “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”, consiste nell'effettuazione da parte delle utenze della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio).
La trasformazione può avvenire con l’ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato “compostiera”, o con modalità “fai da te”.

L’autocompostaggio può essere effettuato:
1. dalle singole utenze domestiche che dispongono, in proprietà o altro titolo, di area verde pertinenziale ai locali di abitazione o in area limitrofa ad essa. Viene consentita l’effettuazione dell’autocompostaggio al di fuori delle pertinenze dei locali in conduzione (“extra situ”)
2. dalle singole utenze non domestiche (es. imprese, enti, associazioni) che dispongono, in proprietà o altro titolo, di aree verdi pertinenziali, o quanto meno adiacenti, ai locali in cui svolgono la propria attività.
Le condizioni per la classificazione delle operazioni di compostaggio come autocompostaggio sono:
la gestione in conto proprio
l’origine dalle utenze stesse dello scarto organico
il conferimento diretto da parte delle utenze
l’uso del compost prodotto presso l’utenza, senza cessione a terzi.
Le iniziative di autocompostaggio possono essere avviate dagli utenti senza alcuna autorizzazione.
Il compostaggio effettuato congiuntamente da più utenze non rientra tra nell’autocompostaggio, ma può rientrare, rispettando le relative prescrizioni di legge, nel compostaggio di comunità.
L’Amministrazione Comunale premia la pratica dell’autocompostaggio con la riduzione della TARI
Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o adiacenti all'abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARI; per le utenze domestiche è ammessa la pratica del compostaggio “extra situ”.
L’uso del compost prodotto deve avvenire nei terreni di pertinenza dell’utenza o in vasi collocati nelle sue aree private e pertinenziali.
Il compost non può essere ceduto a terzi.

Documenti - Normativa

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 02/09/2025 12:44:08

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